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Con sentenza del 12 giugno 2025, la Corte d’Appello dell’Aquila ha condannato l’Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano-Vasto-Chieti a risarcire un dirigente medico con la somma di 41.083,70 euro, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria – secondo il criterio più favorevole – da calcolare dalla cessazione del rapporto di lavoro fino al pagamento effettivo. Il professionista era assistito dall’avvocato Luca Damiano del Foro di Vasto.
L’importo riconosciuto riguarda ferie non fruite, come documentato dagli estratti dei cartellini marcatempo elaborati dalla stessa azienda sanitaria.
La Corte ha ribadito un principio fondamentale nel pubblico impiego a regime privatistico: spetta al datore di lavoro dimostrare di aver messo il dipendente nelle condizioni di usufruire delle ferie, avvisandolo in modo chiaro che, in caso contrario, avrebbe perso sia il diritto al riposo sia quello all’indennità sostitutiva. Non è sufficiente un generico invito a “consumare le ferie prima della cessazione del rapporto” subordinato alle esigenze di servizio.
Nel caso in esame, la comunicazione inviata dalla Asl è stata ritenuta inefficace, poiché recapitata durante il periodo di preavviso, quando il dirigente non era più nelle condizioni di programmare e godere effettivamente delle ferie. Inoltre, mancava un termine preciso entro cui utilizzarle e un esplicito avvertimento sulle conseguenze della mancata fruizione.
La Corte ha sottolineato che le comunicazioni aziendali non prevedevano un piano concreto per lo smaltimento delle ferie residue, limitandosi a richiedere un accordo con il direttore dell’unità operativa e imponendo intervalli lavorativi. Tali modalità sono state giudicate insufficienti a garantire il diritto al riposo annuale.
L’importo riconosciuto riguarda ferie non fruite, come documentato dagli estratti dei cartellini marcatempo elaborati dalla stessa azienda sanitaria.
La Corte ha ribadito un principio fondamentale nel pubblico impiego a regime privatistico: spetta al datore di lavoro dimostrare di aver messo il dipendente nelle condizioni di usufruire delle ferie, avvisandolo in modo chiaro che, in caso contrario, avrebbe perso sia il diritto al riposo sia quello all’indennità sostitutiva. Non è sufficiente un generico invito a “consumare le ferie prima della cessazione del rapporto” subordinato alle esigenze di servizio.
Nel caso in esame, la comunicazione inviata dalla Asl è stata ritenuta inefficace, poiché recapitata durante il periodo di preavviso, quando il dirigente non era più nelle condizioni di programmare e godere effettivamente delle ferie. Inoltre, mancava un termine preciso entro cui utilizzarle e un esplicito avvertimento sulle conseguenze della mancata fruizione.
La Corte ha sottolineato che le comunicazioni aziendali non prevedevano un piano concreto per lo smaltimento delle ferie residue, limitandosi a richiedere un accordo con il direttore dell’unità operativa e imponendo intervalli lavorativi. Tali modalità sono state giudicate insufficienti a garantire il diritto al riposo annuale.